Novità Art.42 Legge del 07/07/2009 nr. 88/2009
La legge in oggetto all'articolo 42 richiama l'art. 2250 del codice civile (recependo così una direttiva europea).
La legge si applica alle società di capitale (spa, srl, etc).
Artt. 2250, 2325-2548 e 2632 Art. 2250.
Indicazione negli atti e nella corrispondenza
1. Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.
2. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
3. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
4. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.
Le multe vanno dai 206,00 euro ai 2.065,00 euro.
Esempio:
DELTASOFT srl - via Cjavecis 7 (UD) - Palazzo Bran
33100 Udine (UD)
P.Iva 01739490306
Reg. Imprese di Udine n. 01739490306
REA di Udine N. 192334
Cap.Soc. € 10.000,00 i.v.